I DPI, acronimo di Dispositivi di Protezione Individuale, sono l’insieme delle attrezzature che un lavoratore deve utilizzare per garantire la sua sicurezza nei luoghi di lavoro secondo la normativa 81 del 2008. Questo decreto legislativo, avente valore di legge, regolarizza tutte le procedure che un lavoratore deve rispettare e gli accessori da indossare durante il turno di lavoro. Tra gli articoli di questa normativa di riferimento, i numeri 74, 75, 76, 77 e 78 si riferiscono ai DPI.
DPI – Dispositivi Protezione Individuale: tutto ciò che devi sapere
I DPI nel mondo della sicurezza sul lavoro
Durante la pandemia di Covid 19, tutti abbiamo familiarizzato con mascherine (dalle chirurgiche a quelle FFP2 e FFP3) e guanti monouso.
In realtà, i DPI per la sicurezza sul lavoro sono molteplici, e non riguardano solamente la protezione da rischi di natura sanitaria.
Nell’ambiente di lavoro, i DPI comprendono non solo mascherine e guanti. A seconda del tipo di lavoro, infatti, comprendono anche elmetti e berretti antiurto, occhiali di protezione, cordini con ganci e moschettoni, tappi auricolari, respiratori di emergenza, filtri e tanti altri strumenti che possono salvare una vita.
Nell’ambiente di lavoro, la categoria dei DPI comprende mascherine e guanti, ma anche berretti antiurto, occhiali di protezione, cordini con gancio e moschettone, respiratori d’emergenza e relativi filtri, tappi auricolari, elmetti e tante altre attrezzature.
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La normativa sui DPI: cosa c’è da sapere
La normativa riguardante la sicurezza sul lavoro fornisce una descrizione precisa dei DPI, l’obbligatorietà nel loro uso, i requisiti e la responsabilità nel controllare che i dispositivi di protezione individuale vengano utilizzati correttamente. Vediamo i cinque articoli della normativa sui DPI:
Art. 74 – Definizione di DPI
Il primo articolo della normativa che regola i DPI indica la definizione corretta: “Qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.
Art. 75 – Obbligo dell’uso dei DPI
Indica l’obbligatorietà nell’uso dei dispositivi di protezione individuale nel caso in cui i rischi non si possano evitare totalmente.
Art. 76 – Requisiti
I DPI devono rispettare alcuni requisiti fondamentali per seguire la normativa della sicurezza sul lavoro:
- devono rispettare il d.lgs 475/1992;
- ogni DPI deve essere adeguato all’ambiente di lavoro;
- devono poter adattarsi all’utilizzo in base alla necessità;
- devono essere adeguati ai rischi a cui il lavoratore potrebbe essere soggetto nell’ambiente di lavoro;
- deve garantire una comodità ed ergonomicità;
- devono essere compatibili tra di loro, nel caso in cui il lavoratore debba indossare nello stesso tempo più DPI.
Art. 77 – Responsabilità
Il datore di lavoro deve equipaggiare i dipendenti con il DPI più adatto in grado di garantire la massima sicurezza sul lavoro. Quindi, l’utilizzo dei dispositivi è una responsabilità del datore stesso.
Art. 78 – Doveri dei lavoratori
L’ultimo articolo della normativa sui DPI indica che i lavoratori dovranno essere formati nell’uso dei dispositivi di protezione individuale, seguendo corsi di formazione.
Le tre categorie dei DPI secondo la normativa
Una normativa suddivide infine i dispositivi di protezione individuale in 3 macro categorie.
DPI di 1° categoria: sono quei dispositivi per coloro che lavorano in un ambiente a basso rischio per la sicurezza. Questi proteggono da danni lievi, tra cui:
- lesioni lievi causate da strumenti metallici;
- lesioni lievi da prodotti per la pulizia;
- rischi o lesioni per la propria salute derivanti da urti o contatto con oggetti caldi sotto i 50°C;
- devono essere adeguati ai rischi a cui il lavoratore potrebbe essere soggetto nell’ambiente di lavoro;
- urti e vibrazioni che mettano a rischio l’incolumità del lavoratori;
- danni causati da eventi atmosferici.
DPI di 2° categoria: sono i dispositivi di protezione individuale non inclusi nelle categoria di lesioni lievi e gravi (terza categoria).
DPI di 3° categoria: l’ultima categoria riguarda le lesioni di grave entità e rischio di morte. L’uso di questi dispositivi prevedono un corso di formazione per addestrare i lavoratori a utilizzarli nel modo corretto. I DPI di terza categoria sono utilizzare per proteggere da:
- inquinamento da polveri o gas o altre sostanze nocive e assenza o bassa presenza di ossigeno;
- aggressioni da agenti chimici o radiazioni;
- dispositivi per la protezione da temperature oltre i 100°C;
- protezione di temperature non inferiori ai -50°C;
- cadute dall’alto, come impalcature o piano sopraelevati;
- tensioni elettriche.